Condizioni contrattuali generali

Queste condizioni generali regolano:

1. la vendita del servizio Japan Rail Pass ("JRP")

2. la vendita di pacchetti turistici

Vendita del servizio Japan Rail Pass

Il Japan Rail Pass è un biglietto che consente di accedere alla rete ferroviaria giapponese per un certo numero di giorni. Disponibile in 1° e 2° classe per 7, 14, 21 giorni consecutivi. Nominativo completo come da passaporto necessario per l'acquisto. Emissione contestuale alla prenotazione.

Penale cancellazione, rimborso o modifica nominativo:

In caso di cancellazione, verrà applicata una penale amministrativa pari al 15% del valore di ogni Japan Rail Pass acquistato. Il tagliando di scambio dovrà essere da te annullato scrivendo in penna blu "VOID" su di esso, quindi fotografandolo ed inviando la prova fotografica dell'annullo via mail a jrp@japanspecialist.com. Una volta ricevuta via e-mail la tua richiesta di rimborso così stilata, potremo procedere al rimborso sulla stessa carta di credito utilizzata per l'acquisto, di norma entro 7 giorni lavorativi.

Il Japan Rail Pass è venduto da Travel Plaza che agisce quale "intermediario" del singolo servizio di viaggio.

Le presenti Condizioni Generali includono i termini e le condizioni di JTB ITALY SRL. (sede legale: Viale Castro Pretorio 124, indirizzo postale: 00185 Roma, Italia, numero di registrazione della società: RM-1996-583521, partita IVA: 05119781004, tel.: +39 0649227333, sito web: https://it.japanspecialist.com, e-mail: it@japanspecialist.com (di seguito denominata "Agenzia di Viaggi") e dei suoi viaggiatori ("Viaggiatori" o "Viaggiatori"), comprese le norme applicabili ai contratti a distanza. Le Condizioni Generali si applicano alla conclusione del contratto di viaggio nella misura in cui non si discostino dai termini e dalle condizioni stabiliti nel Modulo d'Ordine accettato o confermato per iscritto dall'Agenzia di Viaggi. In caso di discrepanza o incongruenza, i termini e le condizioni stabiliti nel Modulo d'Ordine prevarranno per il contratto di viaggio tra le parti. Le presenti Condizioni Generali, le condizioni di viaggio e le informazioni pubblicate sul sito web dell'Agenzia di Viaggi e/o nella brochure del programma e/o nei documenti di viaggio dell'Agenzia di Viaggi e il Modulo di Viaggio del Cliente costituiscono insieme il contratto di viaggio e definiscono i diritti e gli obblighi del Viaggiatore e dell'Agenzia di Viaggi.

Vendita di pacchetti turistici

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all'art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

l Viaggiatore può ordinare i servizi dell'Agenzia di Viaggi presso la sede di JTB ITALY SRL o presso la sede di qualsiasi partner contrattuale (agente di viaggi) che vende il viaggio, oppure online tramite il sito web https://it.japanspecialist.com. A seconda di dove viene effettuato l'ordine, esso è valido in forma scritta, via e-mail o online. Il Contratto di Viaggio si considera validamente concluso se (i) il Viaggiatore ha firmato il Modulo d'Ordine dell'Agenzia di Viaggi, (ii) e il Viaggiatore ha versato l'acconto per la quota di partecipazione ai sensi della clausola 2.1 ed entra in vigore non prima della data in cui le due precedenti condizioni (i) e (ii) sono state accettate e confermate per iscritto dall'Agenzia di Viaggi.

Il Modulo d'Ordine deve contenere i dettagli dei servizi di viaggio ordinati dal Viaggiatore nel catalogo del programma, sul sito web o sul sito web dell'Agenzia di Viaggi.

1. Fonti normative

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. "Codice del Turismo", in seguito CdT), nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)

2. Regime amministrativo

L'Organizzatore dei pacchetti turistici è la Società TRAVEL PLAZA, con sede in _Amsterdam, numero di autorizzazione come Agenzia di Viaggi _33249941

Il Venditore dei pacchetti turistici organizzati dalla Travel Plaza è, in Italia, la Società JTB ITALY S.r.l., con sede in Roma, Via del Castro Pretorio n. 124, partita IVA 05119781002, numero di autorizzazione come Agenzia di Viaggi RM-1996-583521; polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale n.ro 40324512000174 emessa dalla Compagnia di Assicurazione __TUA ASSICURAZIONI

3. Definizioni (Art. 33 CdT)

Ai fini del presente contratto s'intende per:

a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;

b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;

d) Venditore: il professionista diverso dall'Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

e) Codice del Turismo (o "CdT") il Decreto Legislativo 23 maggio 2011 , n. 79, di attuazione della Direttiva Europea 2015/2302 sui pacchetti turistici.

4. Nozione di pacchetto turistico (Art. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)

Per pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:

2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. Informazioni precontrattuali al viaggiatore (Art. 34 CdT)

1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:

1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;

2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;

3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

4) i pasti forniti;

5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;

6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;

7) la lingua in cui sono prestati i servizi;

8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1 CdT;

h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.

2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

3. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo on line od in altro materiale informativo elettronico soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'Organizzatore o il Venditore si riservano la facoltà di fornire in catalogo o dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Viaggiato

6. Conclusione del contratto di pacchetto turistico (Art. 36 CdT)

1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l'Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 36, comma 8, CdT., prima dell'inizio del viaggio.

2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell'Agenzia di Viaggi mandataria.

3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).

7. Pagamenti

1. Se non diversamente indicato nell'informativa precontrattuale o nel contratto, all'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:

a) la quota d'iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);

b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall'Organizzatore.

Alla conclusione del contratto di viaggio, il Viaggiatore dovrà versare il 30% della quota di partecipazione a titolo di acconto, salvo diversa disposizione del Cliente. L'Agenzia di Viaggi può derogare a tale disposizione qualora il contratto con l'intermediario straniero imponga all'Agenzia di Viaggi un obbligo più restrittivo. In caso di prenotazione di un biglietto aereo, l'importo dell'acconto da versare alla conclusione del contratto di viaggio può variare in base alla tariffa applicata dalla compagnia aerea per il biglietto aereo. Qualora il contratto di viaggio non entri in vigore in assenza della conferma scritta di cui al punto 1.1 o qualora l'Agenzia di Viaggi recedesse dal contratto di viaggio per qualsiasi altro motivo, l'Agenzia di Viaggi restituirà o rimborserà al Viaggiatore il 30% della quota di partecipazione versata a titolo di acconto entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

2.2 La quota di partecipazione indicata nell'offerta non include tasse, costi, imposte, dazi e altri oneri obbligatori addebitati separatamente, in particolare l'assicurazione contro infortuni, malattie, bagagli e annullamento, le tasse di soggiorno, la tassa di soggiorno, le tasse aeroportuali e portuali, le spese di biglietteria, le spese di ormeggio e vari supplementi.

2.3 Il Passeggero è tenuto a pagare l'intero importo previsto dal Contratto di Viaggio entro il termine indicato nel Modulo d'Ordine, salvo diverso accordo, entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio del viaggio, senza alcun preavviso. In caso di prenotazione/contratto entro 30 giorni dall'inizio del viaggio, l'intero importo dovrà essere pagato in contanti o tramite bonifico sul conto dell'Agenzia di Viaggi contestualmente alla prenotazione/contratto.

2.4 L'Agenzia di Viaggi fornirà al Viaggiatore i documenti di viaggio che danno diritto a partecipare al viaggio solo dopo il pagamento dell'intero importo.

Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall'Organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto;

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all'Organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell'Agenzia Venditrice.

8. Prezzo (Art. 39 CdT)

1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell'Organizzatore.

Il contratto di viaggio può essere modificato solo per iscritto; in caso di contratto a distanza (online), non è possibile alcuna modifica del contratto. Se il Viaggiatore avvia una modifica del contratto di viaggio, solo una modifica che non pregiudichi lo scopo del contratto di viaggio, la prenotazione dell'alloggio o la data può essere considerata una modifica del contratto. In tal caso, il Viaggiatore dovrà rimborsare all'Agenzia di Viaggi tutti i costi sostenuti dall'Agenzia di Viaggi in relazione alla modifica e pagare una commissione di modifica aggiuntiva di Euro 50.00+ IVA per modifica. Il Viaggiatore riconosce che, in caso di viaggio aereo, dopo l'emissione del biglietto, il biglietto può essere modificato a spese del Viaggiatore in conformità con le norme della compagnia aerea interessata. Tali norme e costi sono disponibili al Viaggiatore principalmente sul sito web della compagnia aerea interessata, ma possono anche essere forniti dall'Agenzia di Viaggi su espressa richiesta scritta. Qualora il Viaggiatore desideri modificare la destinazione, la prenotazione dell'alloggio o le date del contratto di viaggio, ciò costituirà una risoluzione da parte del Viaggiatore ai sensi della clausola 5.3 di seguito e in tal caso la modifica potrà essere effettuata stipulando un nuovo contratto di viaggio. In tal caso, l'Agenzia di Viaggi può ridurre l'importo del risarcimento dovuto dal Viaggiatore in base ai costi sostenuti.

2. Qualora il Viaggiatore non utilizzi un servizio di viaggio prenotato di propria iniziativa o per motivi di interesse personale, il Viaggiatore riconosce espressamente che l'Agenzia di Viaggi non è tenuta a ridurre la quota di partecipazione o a rimborsarne la parte proporzionale. 3.4 L'Agenzia di Viaggi si riserva il diritto di discostarsi dalle informazioni fornite nel depliant del programma o pubblicate sul proprio sito web. In tal caso, il Viaggiatore sarà informato delle modifiche prima della conclusione del contratto di viaggio e l'Agenzia di Viaggi farà riferimento al fatto che tali informazioni sono state fornite.

Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall'Organizzatore, con un massimo dell'8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.

3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;

b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;

c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

4. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.

5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.

6. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

9. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza (Art. 40 CdT)

1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore potrà unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, purché la modifica sia di scarsa importanza. L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.

2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In sottoscritto da caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:

a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;

b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;

c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.

10. Recesso del viaggiatore e diritti (Art. 41 CdT)

1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l'importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. In caso di cancellazione/variazione dopo la conferma di prenotazione su richiesta impegnativa rimarranno a debito del cliente, indipendentemente dla pagamento dell'acconto: il costo individuale di gestione pratica, il corrispettivo di eventuali coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto, il corrispettivo per altri servizi già resi e non rimborsabili, nonché le seguenti penali di cancellazione.

Per annullamenti relativi ai servizi a terra:

da 60 a 32 giorni prima della partenza 10% della quota di partecipazione

da 31 a 20 giorni prima della partenza 30% della quota di partecipazione

da 19 a 10 giorni prima della partenza 50% della quota di partecipazione

da 9 giorni prima della partenza nessun rimborso è previsto.

4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto di un tour di gruppo con accompagnatore è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

7. Se, dopo la conclusione del contratto di viaggio, il/i Paese/i di destinazione indicato/i nel contratto di viaggio risulta/ono incluso/i nell'elenco dei "Paesi non raccomandati per il viaggio" sul sito web del Ministero degli Affari Esteri, il Viaggiatore può recedere dal contratto di viaggio senza pagare alcuna penale, a condizione che ne dia comunicazione all'Agenzia di Viaggi entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'inclusione nell'elenco. In caso di recesso entro il termine specificato nella presente clausola, l'Agenzia di Viaggi non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo, ma al Viaggiatore verrà rimborsato l'importo versato per il pacchetto turistico.

L'Agenzia di Viaggi avrà inoltre diritto al risarcimento nel caso in cui l'esecuzione sia impossibile per motivi imputabili al Viaggiatore:

Se durante il viaggio il Passeggero annulla i servizi pagati o non utilizza determinati servizi, non potrà richiedere alcun risarcimento per essi, né il loro valore.

11. Sostituzioni e cessione del pacchetto turistico ad un altro viaggiatore (Art. 38 CdT)

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, corrisponderà all'Organizzatore, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

12. Obblighi dei viaggiatori

Il Viaggiatore è tenuto a rispettare la data, l'ora e il luogo di partenza e l'orario (ore e minuti) di incontro con le guide locali durante il soggiorno. Lo stesso vale per il viaggio di ritorno. In caso contrario, tutti i costi derivanti dal mancato rispetto dell'orario di incontro saranno a carico esclusivo del Viaggiatore.

L'Agenzia di Viaggi farà tutto il possibile, ma non sarà responsabile per il soddisfacimento di eventuali esigenze dietetiche particolari del Passeggero da parte dei fornitori di servizi. In caso di esigenze dietetiche particolari, il Viaggiatore ne sarà responsabile a proprie spese.

L'Agenzia di Viaggi può escludere il Viaggiatore dal tour di gruppo/crociera con effetto immediato all'inizio del viaggio o dopo il viaggio, qualora il Viaggiatore interrompa significativamente lo svolgimento del viaggio, metta a repentaglio la salute e la sicurezza dei suoi compagni di viaggio o la propria salute e sicurezza (inclusa la mancanza della necessaria forma fisica), e può vedersi negare la partecipazione ad ulteriori programmi. I viaggiatori sotto l'effetto di alcol o droghe non sono ammessi alle nostre escursioni. Le nostre guide turistiche possono escludere tali persone dal viaggio per la tranquillità degli altri Viaggiatori. In tali casi, il Passeggero escluso dal viaggio è responsabile del proprio viaggio di ritorno. L'Agenzia di Viaggi avrà diritto all'intera quota di partecipazione rimanente, al netto di eventuali risparmi verificabili.

Il Viaggiatore è tenuto a rispettare le norme e i regolamenti sanitari e di igiene mentale in vigore in ogni momento del viaggio.

Il Viaggiatore è direttamente responsabile per qualsiasi danno causato dal Viaggiatore alla persona.

Il Viaggiatore è responsabile della custodia e della supervisione dei propri effetti personali, a meno che il rappresentante o l'agente dell'Agenzia di Viaggi non abbia espressamente accettato la custodia degli stessi. La ricevuta/scontrino del bagaglio consegnato al Viaggiatore costituisce prova della ricezione della custodia.

Il Viaggiatore è tenuto a conservare e restituire tempestivamente tutti gli oggetti (ad esempio, Ninja Wi-Fi, Quietvox) ricevuti dal rappresentante o dall'agente dell'Agenzia di Viaggi per l'uso e la custodia, ed è responsabile per i danni derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.

L'Agenzia di Viaggi non è responsabile degli oggetti lasciati sull'autobus, sull'aereo o in hotel.

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l'espatrio.

2. Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'espatrio dei minori di anni 14 e l'espatrio di minori per i quali è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all'Agenzia venditrice o all'organizzatore.

4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell'opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

6. L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L'organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).

13. Regime di responsabilità dell'organizzatore (Art. 42 CdT)

1. L'Organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'Organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43 del CdT.

4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l'Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'Organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'articolo 2, parag rafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché' l'Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto. L'Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile.

8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'Organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'Organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.

9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.

11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.

14. Regime di responsabilità del venditore (Art. 50 - 51 quater CdT)

1. Il Venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.

2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

4. in caso di viaggio aereo, l'Agenzia di Viaggi richiama l'attenzione del Viaggiatore sul fatto che, ai sensi del Decreto Governativo 25/1999 (II.12.), il contratto di trasporto aereo passeggeri è concluso esclusivamente tra il Viaggiatore e la compagnia aerea e dipende dal contratto di viaggio stipulato tra l'Agenzia di Viaggi e il Viaggiatore. Qualora, durante l'esecuzione del contratto di viaggio, il Passeggero venga trasportato in aereo, al trasporto di passeggeri in aereo si applicheranno le norme applicabili al trasporto aereo di passeggeri al momento dell'esecuzione del trasporto. La responsabilità dell'Agenzia di viaggi e dei vettori aerei che agiscono in qualità di suoi agenti è disciplinata dalle disposizioni della Legge del 1929 sulla responsabilità dei vettori aerei, promulgata dalla Legge XXVIII del 1936, modificata dalla Legge 19 del 1964 e dalla Legge XXXIV del 2005 e integrata dalla Legge XXXV del 2005. La Convenzione internazionale di Varsavia del 1929, come modificata e integrata dalla Legge VII del 2005, la Convenzione internazionale di Montreal del 1999, come promulgata dalla Legge VII del 2005, e il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, nonché il regolamento interno del vettore aereo contraente (compagnia aerea).

L'Agenzia di Viaggi è responsabile della corretta esecuzione del servizio di viaggio fornito dal vettore aereo. Il Passeggero può richiedere un risarcimento o un indennizzo per la mancata fornitura del servizio di viaggio da parte del vettore aereo in conformità alla normativa di cui al paragrafo precedente direttamente al vettore inadempiente.

Se il Passeggero richiede un risarcimento o un indennizzo all'Agenzia di Viaggi ai sensi della normativa di cui al punto 4), l'Agenzia di Viaggi sospenderà il pagamento del risarcimento o dell'indennizzo fino a quando la base giuridica e l'importo del risarcimento o dell'indennizzo non saranno determinati dal vettore interessato, dall'autorità competente o dal tribunale con decisione definitiva.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Agenzia di Viaggi dedurrà dall'importo del risarcimento concordato o dovuto al viaggiatore per l'inadempimento contrattuale l'importo del risarcimento o dell'indennizzo ai sensi della normativa di cui al punto 9.1.

In conformità con la normativa internazionale sul trasporto aereo, la Compagnia Aerea e l'Agenzia di Viaggi si riservano il diritto di modificare l'orario di partenza, il luogo, la rotta, le opzioni di trasferimento, la compagnia aerea e il tipo di aeromobile; le informazioni fornite sono fornite a solo scopo informativo. L'Agenzia di Viaggi informerà tempestivamente il Passeggero di eventuali modifiche.

15. Limiti del risarcimento (Art. 43, comma 5)

Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

16. Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore (Art. 44 CdT)

1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'Organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l'Organizzatore.

17. Obbligo di assistenza (Art. 45 CdT)

1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

18. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio (Art. 47, comma 10 CdT)

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

19. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (Art. 36, comma 5, lett. g) CdT)

L'organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

20. Protezione del viaggiatore (Art. 47 CdT).

1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell'art. 47 del CdT, che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.

3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.

4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.

21. Modifiche operative

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L'Organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall'art.11 del Reg. CE 2111/2005.

22. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l'Organizzatore.

23. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006.

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".